Con la risoluzione n. 3/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP).

L’Agenzia ha chiarito che, se la somma precipita dall’ente di previdenza estero, è erogata su un conto corrente italiana ed il cliente da mandato alla banca di agire in funzione di sostituto di imposta, allora è possibile applicare l’aliquota del 5%. Diversamente, in tutti gli altri casi, LPP è tassato con la cosiddetta tassazione separata che prevede l’applicazione di un’aliquota IRPEF basata sulla media degli ultimi 5 anni.

Alla luce di questa risoluzione, sembra non esserci mai una presa di posizione definitiva sul tema dei compensi percepiti dai pensionati svizzeri.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul tema. Ed in passato vi sono state prese di posizioni discordanti.

Se fino al 2014 non vi erano prese di posizione ufficiali, in seguito alla prima procedura di Voluntary Disclosure è stata prevista l’applicazione di un imposta sostitutiva pari al 5%. In seguito l’imposta del 5% è stata poi confermata da altre circolari dell’Agenzia che hanno voluto assimilare LPP ai trattamenti pensionistici obbligatori. Da ultimo è intervenuta la L. 50/2017 che ha appunto confermato l’imposta al 5%, ma solo, si badi bene, se il secondo pilastro è incassato tramite un intermediario residente. Tuttavia, in virtù di precedenti prese di posizione ufficiali, è stato ritenuto pacifico che anche senza l’intervento di un intermediario, l’aliquota doveva essere quella.

Ora invece l’Agenzia cambia le carte in tavola. Come studio non riteniamo corretta tale impostazione per una serie di ragioni che andiamo ad elencare:

  • perché in questo modo è prevista una diversa tassazione solo sulla base del luogo di percepimento del reddito cosa che contrasta con i principi del nostro ordinamento tributario;
  • perché sembra essere in contrasto col principio di libero circolazione dei capitali mettendo in essere una discriminazione;
  • perché contrasta con alcune precedenti circolare della medesima Agenzia;
  • perché l’Agenzia non può sostenere che la precedenti prese di posizione era appannaggio esclusivo della Voluntary avendo queste carattere generale;
  • perché, anche tramite il meccanismo dello scambio internazionale di informazioni, è possibile tracciare perfettamente i flussi finanziari e pertanto un intermediario finanziario in Italia non garantisce delle tutele maggiori.

Ora però si pone il punto: cosa fare per il futuro, sia per chi dovrà incassare il secondo pilastro, sia per quanti lo hanno già incassato?

A queste domande cercheremo di dare una risposta nel convegno che organizzeremo il 5 Marzo presso il centro congressi di Ville Ponti dalle 17.00 alle 20.00.

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