L’introduzione dell’assegno unico universale a partire dal 2022, porterà una serie di cambiamenti per i lavoratori frontalieri.

L’assegno unico universale, dal 1° marzo 2022 costituisce l’unico beneficio economico attribuito dallo Stato alle famiglie con figli fino a 21 anni. Con la sua introduzione sono stati abrogate una serie di altre erogazioni a favore delle famiglie con figli minorenni come gli assegni famigliari.

Fino al 2021, i frontalieri potevano beneficiare degli assegni famigliari italiani, ed eventualmente, una volta presentata la richiesta all’INPS, richiedere per differenza di quanto la svizzera eroga ai lavoratori su territorio elvetico.

Ci si è chiesti in primo luogo se il nuovo assegno unico fosse un’agevolazione destinata anche ai frontalieri di fascia.

L’assegno unico spetta infatti a condizione che i beneficiari siano cittadini italiani, europei o extraeuropei con permesso di soggiorno di lungo periodo, domiciliati in Italia e che qui risiedano per almeno due anni e paghino le imposte.

E proprio sul pagamento delle imposte, dato che i frontalieri di fascia non pagano attualmente imposte in modo diretto in Italia, ci si è domanti se l’assegno unico spettasse anche a loro.

Sul punto è intervenuta l’INPS con una circolare dedicata.

La circolare «precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia ”deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’articolo 10 del Tuir) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo Tuir ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento». Sembrano, dunque, inclusi coloro che non pagano le imposte sui redditi perché incapienti e coloro che sono esentati dal farlo in virtù di un accordo tra paesi riconosciuto dall’ordinamento.

Sembra, quindi, chiarita la posizione ad esempio del frontaliere con la Svizzera residente in Italia nelle zone di “frontiera”.

In tale situazione quel cittadino italiano avrà diritto a percepire l’assegno unico, anche se probabilmente gli potrebbe spettare un doppio “aiuto” per la famiglia. . Probabilmente anche la posizione di tali soggetti verrà meglio chiarita nell’ambito degli approfondimenti specifici che verranno fatti a livello di applicazione delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 (che riguardano anche la Svizzera) di cui fa cenno l’Inps nel paragrafo 3.3 della propria circolare.

Sembra infatti che verrà mantenuto lo stesso impianto attuale ovvero:

  • richiesta di assegno unico in Italia;
  • erogazione degli assegni famigliari in Svizzera con differenza fra quanto calcolato dalla legge elvetica e quanto già corrisposto dall’Italia.

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