Il decreto sostegni ter sembra prevedere un meccanismo di parziale blocco dell’istituto della cessione dei crediti prevista dal DL 34/2020 all’art 121.
Infatti, per quanto non vi sia ancora un testo defenitivio, il decreto sembra contenere la previsione di non poter più cedere crediti da ristrutturazone/riqualifcazione energetica a terzi che non siano gli istituti di credito.
Si cancella la previsione contenuta nell’articolo 121 comma 1 del dl 34/20 che al contrario aveva previsto la facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il cambio consente la cessione agli intermediari finanziari ma senza facoltà di successiva cessione. Per i crediti, continua la disposizione, “ che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”.
E’ prevista la nullità dei contratti che dovessero prevedere ulteriori cessioni dei crediti dopo l’entrata in vigore della disposizione che a decorrenza del decreto legge e quindi dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se questo impianto venisse confermato, si rischierebbe un duro colpo d’arresto per tale tipologia di interventi.
Infatti, così come la norma è istituita, solo quanti hanno la piena disponibilità finanziaria dell’operazione potrebbero accedere ai lavori. In quanto dovrebbero prima pagare per intero la prestazione, ed in un momento successivo farsi rimborsare dall’istituto finanziario il credito ceduto. Coloro che invece prevedevano di pagare solo una percentuale della stessa con lo sconto in fattura, non potrebbero continuare così come da intese.