irap
Con specifico riferimento alla attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la circolare n. 28/E del 2010 (punto 4), ha precisato che: “si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale.
In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.”
La verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
In altre parole risulta necessaria la verifica concreta della strumentazione e del complesso organico delle attrezzature per valutare la sussistenza o meno degli obblighi IRAP.
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