Il decreto Sostegni-bis, approvato dal Consiglio dei ministri in data 20 maggio 2021, ripropone il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi). La finalità è la stessa del precedente tax credit sanificazione: favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.
Il nuovo credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il tax credit compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019. Questi ultimi sono i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze o i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale e le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Il credito d’imposta può arrivare ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il limite massimo di 60mila euro per beneficiario è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 200mila euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60mila euro.
Sono agevolabili le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate sia dai soggetti impresa sia dai privati che locano le strutture ricettive extralberghiere;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
I potenziali fruitori dovranno però attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2021.
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