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Una buona notizia per chi fa e riceve spedizioni di natura personale.

A partire dal 22 giugno 2016 e operazioni relative a spedizioni di modico valore sono finalmente esenti dal pagamento dell’Iva con riferimento non solo ai beni importati, ma anche ai relativi servizi accessori, con particolari riguardo ai costi di trasporto. È infatti in vigore da oggi, 22 giugno, il rinnovato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, ora modificato dal decreto 96 del 29 aprile 2016 per dare piena attuazione alla disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto gravante sulle importazioni di merci in franchigia, piccole spedizioni prive di carattere commerciale e spedizioni di valore trascurabile. La questione, solo apparentemente semplice, ha comportato negli anni numerose difficoltà applicative, dovute anche al disallineamento esistente tra la disciplina doganale e quella fiscale, da una parte, e tra quella unionale e quella, parzialmente differente, nazionale. Affrontando la questione, in via prioritaria, da un punto di vista dell’Iva, si rileva infatti la presenza di un quadro unionale armonizzato assolutamente chiaro, in precedenza solo parzialmente attuato dal legislatore nazionale, oggetto ultimamente di interventi normativi di rilevante impatto. L’articolo 143 della direttiva 2006/112/Ce dispone che sono esenti da Iva: le importazioni di beni di valore non superiore a 10 euro, innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro; le importazioni di beni oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere commerciale”

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