Dal primo gennaio 2020 inizierà l’era dei “corrispettivi telematici”: l’obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato e, salvo per la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal “decreto Crescita”, scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

Lo “scontrino telematico”, in realtà, è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di Euro 400.000 e quindi non è infrequente imbattersi in scontrini contrassegnati come “RT” (registratore telematico) invece del tradizionale “MF” (misuratore fiscale) emessi dal ristorante o dal supermercato o comunque da un esercizio commerciale più strutturato.

Ci sono però alcuni soggetti, tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, non dotati di registratore di cassa e che, al momento, emettono “ricevuta fiscale” per certificare le operazioni effettuate (artigiani, ambulanti, etc.). Come si dovranno comportare tali soggetti dal primo gennaio 2020?

Inutile girare attorno al problema: la versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste.

Le soluzioni al problema della certificazione fiscale delle operazioni in mobilità o per un numero modesto di operazioni richiedono necessariamente una modifica nel modo di operare.

Chi fino ad oggi ha emesso ricevuta fiscale dal primo gennaio 2020 potrà alternativamente:

  • Emettere fattura (normalmente elettronica, ma eventualmente cartacea nel caso di minimi e forfettari) entro 12 giorni dall’operazione. Ovviamente se è stato effettuato il pagamento sarà necessario il rilascio di ricevuta (che può essere sostituita da una copia di cortesia della fattura opportunamente quietanzata).
    La fattura può sembrare una soluzione amministrativamente più dispendiosa in termini di tempo, ma non è da escludere a priori, se integrata in un processo amministrativo opportunamente rivisitato: pensiamo all’impresa di manutenzioni (idraulico, caldaista, etc.) in cui chi prende la chiamata carica l’anagrafica del cliente sul sistema di fatturazione e il manutentore, al momento del pagamento, emette fattura inserendo solo manodopera e pezzi di ricambio.
  • Memorizzare immediatamente l’operazione sul servizio online dell’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, da cui è possibile generare anche il Documento Commerciale. La procedura richiede una connessione internet sempre attiva ed è decisamente più lenta e macchinosa del classico “battere lo scontrino”; a parer nostro risulta utilizzabile esclusivamente nel caso di un numero davvero molto limitato di operazioni giornaliere e con clienti molto pazienti.
  • Dotarsi di Registratore Telematico portatile e quindi “battere lo scontrino” (il “Documento Commerciale”), procedendo poi alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni. Attenzione! Non è possibile rilasciare il Documento Commerciale sul momento e “battere lo scontrino” sul Registratore Telematico alla fine della giornata. È espressamente previsto dalle specifiche tecniche che l’operazione venga memorizzata su un Registratore Telematico dotato di “memoria fiscale”. È quindi possibile che il Registratore resti scollegato da internet per diversi giorni (ma non più di 12) a patto che venga periodicamente collegato per permettergli la trasmissione nei termini dei dati o che i dati vengano periodicamente scaricati dal Registratore per essere trasmessi separatamente.
    Esistono in commercio Registratori Telematici portatili, sostanzialmente simili ai Registratori di cassa portatili già da tempo sul mercato e delle dimensioni di una grossa calcolatrice. Anche per questi vale il credito d’imposta sull’acquisto e, se si è fortunati, è possibile che il vecchio registratore di cassa sia aggiornabile (anche qui la possibilità di fruire di credito di imposta, seppur di importo modesto).
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