Il Superbonus del 110% e la relativa possibilità di cedere il credito di imposta a terzi soggetti rappresentano una grande opportunità per molti.

Il meccanismo dell’incentivo prevede però che molteplici attori siano coinvolti. Se l’amministrazione finanziaria dovesse riscontrare degli errori, su chi cadrebbe la responsabilità?

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, quindi il soggetto che è il beneficiario originario del bonus.
Il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Il fornitore o il cessionario sarà coinvolto solo in due casi:
– se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997;
– per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 35.000€ anziché 33.000€).
Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione dei superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione, tant’è che nella risposta alla citata interrogazione parlamentare non se ne fa cenno e si limita a ribadire la responsabilità di fornitori e cessionari solo nell’ipotesi di “concorso nella violazione”.
E i professionisti a cui è demandato il compito di asseverare il lavoro?
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
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