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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6254 del 31.03.2016, ha stabilito che il datore di lavoro, prima di
effettuare legittimamente un licenziamento individuale per motivi economici, deve accertarsi di non poter ricollocare
il lavoratore in altre posizioni confacenti alla professionalità acquisita.
ATTENZIONE: tale obbligo, tuttavia, NON si estende alle posizioni lavorative in società appartenenti al medesimo gruppo di imprese.
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