La proroga di contratti di locazione abitativa sui cui canoni si applica la cedolare secca va comunicata entro i successivi 30 giorni da quando si verifica; tuttavia, anche la mancata o tardiva comunicazione non preclude la prosecuzione di tale agevolazione fiscale, purché il locatore tenga un comportamento concludente in tal senso.

Come regola generale, la proroga di un contratto di locazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello RLI, entro i 30 giorni successivi al suo verificarsi.
La comunicazione serve per portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria la continuazione del contratto, con i conseguenti effetti nell’ambito reddituale del locatore (ossia, la presenza di un reddito fondiario per tutta la durata della proroga). Nello specifico caso della proroga di un contratto di locazione già soggetto a cedolare secca, è necessario riproporre l’opzione in tal senso per beneficiare della tassazione separata del relativo reddito.
Tuttavia si può verificare che la suddetta comunicazione venga effettuata tardivamente o persino omessa.
Al riguardo, è intervenuto l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, che ha sostituito la precedente normativa in materia di ritardo negli adempimenti di natura formale richiesti per l’accesso a regimi fiscali opzionali (cosiddetta “remissione in bonis”).
La novella dispone che la mancata presentazione della comunicazione che riguarda la proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata al momento della registrazione del contratto di locazione, qualora il locatore abbia mantenuto un “comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”; in ogni caso, ferma restando la validità dell’opzione esercitata attraverso il comportamento concludente, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca con “comportamento coerente”, comporta l’applicazione di una sanzione in misura fissa di euro 100,00, ridotta ad euro 50,00 se la comunicazione di proroga contrattuale viene eseguita con un ritardo non superiore a 30 giorni. In proposito, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10.03.2017, n. 30/E ha istituito il codice tributo “1511” per poter effettuare, mediante il modello “F24 ELIDE”, il versamento della sanzione per la mancata tempestiva comunicazione della proroga del contratto soggetto a cedolare secca.
Si ritiene che la proroga del contratto non renda sempre necessario l’invio, mediante raccomandata A/R, di una nuova comunicazione al conduttore per informarlo che il locatore ha esercitato l’opzione per la cedolare secca e che rinuncia all’aggiornamento del canone; ad esempio, non vi è la necessità dell’invio se nella comunicazione originaria era stato specificato che l’aggiornamento del canone non si sarebbe verificato fino a successiva volontà in tal senso del locatore, da portare adeguatamente a conoscenza del conduttore.
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