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Le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30.09.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

L’imprenditore individuale che, alla data del 31.10.2015, possiede beni immobili strumentali, può, entro il 31.05.2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione.

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