I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31.12.2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’intesa con il datore di lavoro e per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse stanziate, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Il datore di lavoro deve dare comunicazione all’Inps e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione.
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