Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.34/14, così come convertito dalla Legge n.78/14, le imprese interessate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva potranno verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, la regolarità nei confronti delle Casse Edili.

Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 19 luglio 2014 definirà le modalità di funzionamento del Durc telematico, che sostituirà quello richiesto fino ad oggi e avrà validità di 120 giorni.

Il Durc viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi nei seguenti casi:

  • appalti pubblici di opere, servizi o forniture;
  • lavori privati in edilizia con obbligo di denuncia di inizio attività, di permesso a costruire ovvero soggetti a rilascio di concessione;
  • rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA);
  • accesso ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi a livello comunitario, statale o regionale.

La distinzione tra il Durc e il “Durc interno”

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà oggetto a breve di dematerializzazione in quanto non verrà rilasciato più in modalità cartacea ma esclusivamente telematica non va confuso con il cosiddetto “Durc interno”.
Il Durc ad oggi viene emesso e recapitato, tramite Pec, dagli istituti preposti (Inps, Inail, Casse Edili), previo accertamento dell’assenza di inadempienze di carattere contributivo o dell’avvenuta regolarizzazione di quelle rilevate;
Il “Durc interno” è necessario ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: è prevista una procedura virtuale (per l’appunto “interna”) che non porta alla materiale emissione di un documento formale ma consente una azione di monitoraggio della regolarità dei comportamenti aziendali.

Con il messaggio n.5192 del 6 giugno 2014 l’Inps precisa che il preavviso di “Durc interno” negativo viene inviato alla PEC dell’intermediario, ovvero direttamente all’azienda via PEC o raccomandata. In presenza di irregolarità l’interessato può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. La presentazione della domanda di rateazione consente di sospendere l’elaborazione del Durc interno fino al termine di definizione della domanda.

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