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Il recepimento della direttiva UE 34/2013 potrà comportare alcune novità in tema di bilancio d’esercizio in forma abbreviata. Tali modifiche riguardano sia i documenti che compongono il bilancio d’esercizio, sia le valutazioni di bilancio. Rimangono, invece, invariati i limiti dimensionali dei soggetti che possono redigere tale tipologia di bilancio. In merito ai documenti obbligatori che compongono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, la direttiva UE 34/2013 non prevede la redazione del rendiconto finanziario, previsto invece come documento obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Lo schema di stato patrimoniale in forma abbreviata è analogo all’attuale, con la novità che dalle voci delle immobilizzazioni materiali e immateriali non devono più essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

Per ciò che concerne la nota integrativa abbreviata, invece, la proposta fornita dalla nuova direttiva ha il pregio di indicare le informazioni che devono essere riportate nel documento, e non più, come nel codice civile in vigore, l’elenco delle informazioni da omettere rispetto alla nota integrativa in forma ordinaria. Tali informazioni sono raggruppabili in informazioni di carattere generale da fornirsi esclusivamente al verificarsi di determinate circostanze (informazioni complementari utili a migliorare la rappresentazione veritiera e corretta, informazioni in merito all’eventuale deroga a specifiche disposizioni di legge, indicazioni delle eventuali voci oggetto di raggruppamento, ecc.) e informazioni specifiche obbligatorie riguardanti le singole poste di bilancio, opportunamente elencate dalla direttiva.

In tema di valutazioni di bilancio, infine, la proposta introdotta dalla direttiva UE 34/2013 prevede per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata la facoltà, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, di iscrivere i titoli, i crediti e i debiti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

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