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La Srls è stata introdotta dal dl 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 ha introdotto un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) e da quel momento negli ultimi anni sempre più soggetti scelgono di avviare un`attività imprenditoriale facendo ricorso alla forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata, al fine di poter usufruire di una serie di agevolazioni, principalmente in fase di costituzione, che garantiscono un abbattimento dei costi di natura fiscale ed operativa.

A ciò deve aggiungersi che, per la costituzione delle S.r.l.s., l`ammontare del capitale sociale da sottoscrivere e versare va da un minimo di 1 euro ad un valore massimo di euro 9.999. Quest`ultima circostanza costituisce un vantaggio iniziale in quanto agevola l`investimento, ma potrebbe rappresentare un elemento di debolezza qualora l`impresa, sin dalla sua fase di start up, non fosse in grado di generare liquidità tale da garantire un soddisfacente equilibrio finanziario.
Un primo rischio di questa forma giuridica è che  soprattutto le start-up accusando spesso una certa difficoltà a generare sufficiente liquidità per far fronte alle uscite correnti e, ove questo squilibrio si tramuti in una condizione di tipo patologico, può determinarne l`estinzione anticipata per insolvenza o incapacità di generare reddito sufficiente.
Un ulteriore problema della forma societaria è legato alla mancanza di massa patrimoniale che abbia funzione garantista del patrimonio rispetto ai terzi: contabilmente parlando tale funzione è svolta dal Patrimonio Netto, il quale nel caso di avvio dell’impressa tende a coincidere con il capitale sociale che, ove costituito da un euro, non può più assolvere a detta funzione.
Oltre a ciò bisogna considerare che strettamente collegata alla minor garanzia dei terzi esiste il problema del maggior rischio:
si pensi ad esempio agli istituti di credito,questi tenderanno ad incrementare il costo del denaro prestato in quanto soggetti con più alto rischio di credito rispetto alle Srl. Anche i fornitori possono identificare un maggiore rischio di credito e come contromisura tenteranno di ridurre i tempi medi di riscossione, ecc…
La scelta di costituire una S.r.l.s., quindi, non può e non deve limitarsi alla convenienza legata ai costi di costituzione, siano essi di natura fiscale e non. Questo perché le S.r.l.s., caratterizzate da una struttura patrimoniale di partenza anomala per il nostro ordinamento, inducono ad una serie di considerazioni, o meglio previsioni, sulla profittabilità dell`iniziativa e sui risvolti di natura finanziaria.
È questo il motivo per cui le S.r.l.s. sono da molti considerate, e non solo in quanto tali, una forma giuridica da valutare solo in fase di start up, programmando già al momento della costituzione un passaggio ad una forma più idonea a fronteggiare le peculiarità di un`impresa in fase di funzionamento.
Detto ciò, alla base di una qualsiasi iniziativa d`impresa, il piano economico-finanziario rappresenta un documento di notevole utilità che può indirizzare le scelte iniziali anche in una S.r.l.s.
Si tratta di comprendere se ed in che modo l`idea imprenditoriale racchiusa in una forma giuridica come quella delle S.r.l.s. possa dirsi fattibile e profittevole. Il che non può prescindere, data l`esiguità del capitale iniziale, da un`analisi prospettica reddituale e finanziaria, tesa a verificare in che termini l`attività della neo-società potrà garantire un`autonomia reddituale finanziaria.
In altri termini, si ritiene che per le S.r.l.s. rappresenti, rispetto ad altre tipologie di realtà societarie contraddistinte da un capitale più cospicuo, un passaggio ancor più obbligato studiare attentamente ed in via preliminare i risultati che potranno realizzarsi una volta superata la fase di avvio. L`intervallo di tempo della previsione si ritiene debba essere di 3-5 anni, tempo sufficiente per qualunque realtà aziendale per avviare il proprio business.
Ciò rileva in modo più aderente ad una S.r.l.s., il cui status di “società semplificata” risulta idoneo in una fase di start up, dopo la quale molto presumibilmente una crescita fisiologica richiederà una forma giuridica consona all`incremento del volume d`affari.

 

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