In questi giorni sui banchi della Camera dei Deputati si discute la riforma della scuola meglio conosciuta come “la buona scuola”. Con molta probabilità il testo subirà tante modifiche frutto della discussione, spero democratica, che porterà all’accettazione di emendamenti volti potenzialmente a migliorare il testo, che a breve sarà Legge dello Stato. Anche se il testo non è definitivo, è giusto e doveroso analizzare gli aspetti fiscali che noi addetti del settore troveremo più o meno interessanti, nonché di futura applicazione in sede di dichiarazione dei redditi o nelle consulenze da offrire, nel corso dell’anno, alla nostra clientela.

Nel testo, all’art. 15, si fa menzione dell’introduzione, a decorrere dell’esercizio finanziario 2016, tra i soggetti potenzialmente destinatari del 5 per mille, delle istituzioni scolastiche, questo avviene con la modifica dell’articolo 2 del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito dalla legge 22.05.2010, n. 73, e successive modificazioni.

La riforma interviene anche in materia di erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino la location degli studenti.

Per questi investimenti spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 ed è pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. Cosa buona di questa riforma è la modifica dell’art.15 c. 1, TUIR, che allarga la platea dei destinatari delle detrazioni per le spese d’istruzione.

Risulteranno detraibili le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, nonchè della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. 

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