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Un accordo con effetti in due tempi. Prima sulla voluntary disclosure. E poi in un secondo momento sui limiti alla deduzione dei costi in Unico e alle comunicazioni black list. L’intesa che Italia e Svizzera si preparano a siglare prevede, infatti, lo scambio di informazioni e quindi la possibilità di sanzioni più leggere per il rientro dei capitali, visto che la Svizzera entrerà a far parte dei Paesi black list che hanno stipulato intese con l’Italia.

Ma questo non implica l’uscita automatica a 360 gradi dalla lista di Stati a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda la deducibilità dei costi black list (che richiedono una delle due esimenti di effettiva attività economica della controparte o di concreto interesse all’operazione) e della comunicazione degli scambi effettuati, nell’immediato non dovrebbe cambiare nulla.  L’uscita vera e propria dalla black list avverrà in un secondo momento, molto probabilmente entro il 2 Marzo 2015.

Per ora resta il nodo sulla retroattività dello scambio di informazioni: in base alla Convenzione di Vienna sui trattati internazionali, lo scambio di informazioni dovrebbe riguardare solamente le informazioni bancarie relative a un periodo successivo a quello dell’entrata in vigore dell’accordo bilaterale stipulato fra gli Stati (in questo caso Italia e Svizzera). È da verificare, adesso, la possibilità di attivare la retroattività attraverso un protocollo aggiuntivo.

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