La Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1.01.2016, ha introdotto o prorogato alcune facilitazioni per i datori di lavoro che, in questo particolare momento di congiuntura economica, intendano ottimizzare il costo del lavoro della propria azienda e, se necessario, incrementare la propria forza lavoro con nuove assunzioni.

Da non sottovalutare, inoltre, l’esonero da tassazione per le misure volte a favorire la fruizione di servizi socio-assistenziali da parte dei dipendenti (nell’ambito del cosiddetto “welfare aziendale”).

 

Nuove assunzioni:

In particolare, nell’anno corrente il beneficio ha le seguenti caratteristiche:

– durata biennale;

– esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro;

– importo massimo annuo di cui si può beneficiare pari a 3.250 euro.

Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova normativa le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1.01.2016. I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31.12.2016.

ESCLUSIONI

– contratti di apprendistato;

– contratti di lavoro domestico;

– lavoratori già occupati, nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione, a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

– lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

– lavoratori che, nei 3 mesi precedenti al 1.01.2016, hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

 

Detassazione premio produttività:

È reintrodotta, a regime, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10% sulle seguenti somme:

– premi, di importo variabile, corrisposti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;

– importi erogati sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

BENEFICIARI

Lavoratori dipendenti del settore pri­vato che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione e aventi un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000 euro.

 

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