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Da agosto 2014 gli istituti di credito possono chiedere l’assegnazione dell’immobile di debitori morosi senza dover ricorrere a società terze per partecipare alle aste come accadeva antecedentemente.

La proposta di ieri (03/03/2016) di modifica del testo della direttiva rischia di creare molta confusione nel trattamento tra “vecchi morosi” (debitori che non pagano le rate nei termini agganciati ai mutui in essere) e “nuovi morosi” (quelli che stipuleranno i mutui in futuro che includano la nuova clausola).

Si rischia inoltre di creare disparità anche tra gli altri Paesi europei che, se adotteranno la direttiva senza modifiche, si fermeranno alle sette rate. Questo perché l’ultima modifica vuole ampliare da sette a 18 rate il “bonus” a vantaggio del debitore prima che la banca possa, senza passare dalla via giudiziale come accade e continuerà ad accadere sui mutui in essere, espropriare l’immobile.

A conti fatti i “nuovi morosi” perdono il filtro giudiziale che, in ogni caso, porta nella maggior parte dei casi all’esproprio anche per i “vecchi morosi”, ma guadagnano, oltre al bonus delle rate da saltare anche una maggiore garanzia sul prezzo di vendita. La bozza di modifica prevede infatti la presenza di un perito del Tribunale e di un esperto di fiducia del mutuatario, volta a garantire che l’immobile non venga “svenduto” rispetto al valore di mercato. La banca può trattenere dalla vendita della casa solo quanto ancora dovuto ed è obbligata a restituire al consumatore l’eventuale eccedenza.

Ma soprattutto, è anche previsto che in ogni caso il trasferimento del bene immobile alla banca comporta l’estinzione del debito anche se il valore dell’immobile è inferiore a quello del debito residuo. Per i morosi della vecchia era invece accade che se l’immobile è venduto a un prezzo più basso del debito residuo, la posizione debitoria con la banca resta aperta.

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