Le istanze per il contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni sono già possibili dal 30 marzo u.s.. L’Agenzia delle Entrate farà dei controlli su queste istanze, che potranno essere di 2 tipi: dei controlli preventivi all’erogazione del contributo e dei controlli successivi.

I primi sono controlli di coerenza e di concordanza tra i dati inseriti e quelli risultanti dall’anagrafe tributaria, per esempio se il codice fiscale del soggetto richiedente sia corretto o se siano corrette le date di attivazione della partita IVA dichiarate. Mentre i controlli successivi all’istanza di erogazione, presupponendo quindi che l’istanza sia stata accolta ed il contributo sia stato erogato, sono più specifici e controllano se effettivamente il contributo sia spettante, ad esempio se l’ammontare del fatturato dichiarato, contando gli scarti del 30%, coincida con quelli ammessi per ricevere il contributo. Quanto si controlla principalmente non è il dato della fatturazione in sé, quanto il momento di effettuazione delle operazioni: ci sono casi, ad esempio, in cui l’ammontare del fatturato indicato nelle dichiarazioni periodiche od in quella annuale non coincida con quello che è stato utilizzato per fare i conteggi per accedere al fondo perduto; questo perché possono esistere operazioni, seppur fatturate, che non rispettano quelli che sono i criteri della data di effettuazione dell’operazione (fatture differite, acconti su operazioni immobiliari ecc.).

Nel controllo preventivo, qualora sorgessero delle incoerenze, l’istanza verrà già scartata, per cui bisognerà correggere le anomalie, se possibile, e ritrasmettere l’istanza. Situazione diversa è quando il contributo a fondo perduto già erogato risulti in un secondo momento non dovuto in tutto o in parte, a cui seguiranno in tal caso delle attività di recupero con annesse erogazioni di sanzioni amministrative che possono andare dal 100% al 200% della parte di contributo ricevuto ma non spettante.

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