È stato firmato il 23 dicembre 2020, dalla rispettive autorità fiscali, il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.
Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri, che necessita ancora della ratifica dei parlamenti di entrambi gli Stati, andrà a sostituire quello in vigore dal 1974 definendo l’imposizione dei lavoratori frontalieri e rendendo più chiari concetti essenziali di tale materia.
Per andare a regime il nuovo accordo impiegherà circa due anni, tempo necessario per permettere ai rispettivi parlamenti di ambo gli stati di ratificare la convenzione nonché, per permettere un’eventuale referendum da parte della confederazione elvetica, se questo fosse richiesto.
L’accordo in sintesi prevedere due regimi: uno transitorio e uno ordinario. Coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio e continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.
La Confederazione verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di area di confine pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Poi la Svizzera potrà trattenere l’intero gettito. Per coloro che invece verranno assunti dopo l’entrata in vigore dell’accordo verrà applicato il regime ordinario secondo cui l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80%, rispetto al 70% previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015 e saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, ma con il rispetto del divieto di doppia imposizione.
E’ stata prevista anche una definizione di “lavoratore frontaliere” secondo la convenzione italo svizzera, che non era mai stata formulata se non in documenti di prassi e circolari, ossia il soggetto che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, che risiede entro 20 km dalla frontiera e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Definita anche la cosiddetta area di frontiera, che per quanto riguarda la Svizzera sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia invece le regioni della Lombardia del Piemonte e della Valle d’Aosta.
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