Con il provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 recante le regole tecniche per l’emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica, obbligatoria anche nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che per ogni file di fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal Sistema di Interscambio viene fornito un riscontro da parte del Sistema stesso.
Se le fatture emesse non superano il controllo, la fattura viene scartata direttamente dal Sistema e viene recapitata – entro 5 giorni (i tempi di elaborazione possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche) – una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con chi è stato inviato il file al Sistema di Interscambio.
In caso di scarto, la fattura si considera come non emessa.
Nel caso di ricevuta di mancato recapito, il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo IVA, utilizzando canali alternativi al Sistema di Interscambio, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area web riservata dell’Agenzia delle entrate.
Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica per consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione.
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