Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d’affarisuperiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivigiornalieri all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati. I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento. Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La norma non detta criteri specifici per il computo del volume d’affari. Conseguentemente occorre fare riferimento alla nozione dettata dall’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, ossia all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Il punto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, ha sottolineato che nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, la soglia deve essere verificata sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto. La stessa risoluzione ha poi chiarito che, dovendosi fare riferimento al volume d’affari conseguito nell’anno precedente, i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, ferma restando la possibilità di effettuare l’invio dei dati su base volontaria.

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