Sono illegittimi i controlli a tappeto su computer, posta elettronica e telefoni da parte del datore di lavoro sui propri dipendenti. Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione con sentenza 18302-2016 depositata ieri mettendo così la parola fine ad una causa che aveva visto contrapporsi l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato e il garante per la privacy.
Quest’ultimo, nel 2011, aveva emesso un provvedimento vietando al Poligrafico «l’ulteriore trattamento, nelle forme della conservazione e della categorizzazione, dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione Internet, all’utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche chiamate dai lavoratori».
In particolare, il servizio di navigazione del web predisposto dal Poligrafico sui dipendenti, «non si limitava – sottolineava il garante – a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti non inerenti l’attività del Poligrafico, ma memorizzava ogni accesso ed anche ogni tentativo di accesso» conservando i dati nel sistema per un periodo da sei mesi a un anno.
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