Con le nuove regole sulla fatturazione elettronica dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, sono state introdotte anche alcune semplificazioni sul fronte della conservazione delle fatture: potrà, infatti, essere la stessa Agenzia delle Entrate, su richiesta, a custodire i documenti elettronici per conto degli operatori economici. Secondo un’opinione circolata in questi giorni, destituita di fondamento giuridico, questi ultimi non potrebbero, tuttavia, esimersi dall’obbligo di conservazione sostitutiva, in assenza di una misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio UE.

Nelle motivazioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, richiamate anche dalla circolare n. 8/E/2018 (§ 1.4), viene segnalato che, al fine di rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia metterà a disposizione degli operatori, entro il 1° luglio 2018, una serie di servizi.
Con particolare riferimento alla conservazione, nel punto 7.1 del provvedimento si dispone che “i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Servizio di Interscambio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013”.
Per usufruire del servizio di conservazione, “l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate” (punto 7.2) e, infine, “l’adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente”.
In sostanza, l’emittente e il destinatario della fattura elettronica, aderendo (facoltativamente) a tale accordo, potranno delegare al SdI la conservazione delle fatture e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati, con effetti, peraltro, non solo ai fini fiscali ma anche civilistici.
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