Il condono svuota magazzino delle cartelle esattoriali under 5 mila euro sta per partire, manca solo il «via» del Ministero dell’Economia. E’ stata infatti confermata in toto la disposizione che prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Ora sta al MEF definire le modalità e le date dell’annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale terminerà anche il periodo di «tregua» fiscale disposto ex lege per permettere l’entrata in funzione del condono. Al comma 6 dell’articolo 4 del dl 41/2021 è stato infatti stabilito che fino alla data (di annullamento) stabilita dal decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione. Fino a tale data, per gli stessi debiti, risultano inoltre anche congelati i termini di prescrizione. In aggiunta, va segnato che, un volta definita la data di annullamento, eventuali erronei pagamenti di cartelle under 5 mila successivi tale momento verranno restituiti ai contribuenti. Questo dettaglio è fondamentale perché l’erario, fino alla data dell’annullamento fissata dal MEF, ha la possibilità di acquisire e trattenere eventuali versamenti corrisposti su carichi che rientrerebbero nella definizione.

Potranno avvalersi di tale disposizione le persone fisiche ed i soggetti diversi dalla persone fisiche che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro.

Il ruolo del MEF diviene determinante anche sotto questo aspetto. Attualmente infatti la norma si è limitata a fissare il limite reddituale senza dare indicazioni circa la modalità di individuazione di tale soglia. Se il reddito da prendere in considerazione fosse solo «quello imponibile ai fini delle imposte sui redditi» infatti rischiano di non essere computati nel limite dei 30 mila euro i proventi soggetti a tassazione sostitutiva (es. redditi dei c.d. forfettari, redditi fondiari a cedolare secca, capital gain e rendite finanziarie) e separata, generando iniquità tra i possibili beneficiari del condono.

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