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Se cambio la caldaia ho diritto al bonus mobili? E se invece sostituisco i sanitari? Per rispondere a questa e ad altre domande formulate dai Caf e dagli altri operatori, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la n. 3/E) in cui chiarisce i dubbi più diffusi fra i contribuenti italiani, spiegando quali spese sono detraibili o deducibili e quali no. Ecco cosa emerge dal documento.

SOSTITUZIONE CALDAIA

Sì, la sostituzione della caldaia consente l’accesso al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione, perché l’intervento riguarda una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e si qualifica perciò come manutenzione straordinaria.

SOSTITUZIONE SANITARI

No, le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari (e in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

Il Fisco spiega che è possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

SCUOLA

Rientrano nella detrazione del 19% i contributi volontari per l’innovazione tecnologica (acquisto di cartucce stampanti), per l’edilizia scolastica (pagamento di lavori di manutenzione), per l’ampliamento dell’offerta formativa (acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Nella circolare si chiarisce inoltre che, ai fini della detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo (la cui spesa non può superare i 96mila euro), il limite di spesa su cui calcolare la detrazione va calcolato tenendo conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza.

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