A decorrere dal 1.10.2014 i versamenti mediante modello F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste italiane o agenti della riscossione), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti, indipendentemente dal possesso di partita Iva; pertanto, i soggetti privati potranno ancora presentare il modello F24 in forma cartacea (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo qualora il saldo finale sia inferiore a € 1.000.

Link ad articolo de Il Sole 24 Ore:http://ow.ly/BIH1D

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