Quando-si-prescrive-il-reato-di-omessa-dichiarazione-redditi-370x230L’indirizzo principale prefissato dalla legge delega 23/2014 in relazione agli interventi in tema di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo è quello della “proporzionalità”.

Analizziamo il nuovo sistema sanzionatorio in caso di dichiarazione infedele.

La sanzione irrogabile nel caso di dichiarazione infedele è paradigmatica dell’applicazione del principio di proporzionalità nel nuovo sistema. Oggi la sanzione prevista va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. La riforma differenzia quattro casi.

Quattro scenari

Per le violazioni caratterizzate dall’elemento della colpevolezza, ma non commesse attraverso condotte di particolare insidiosità per l’amministrazione, la misura scende dal 90 al 180 per cento.
Se, invece, l’infedeltà della dichiarazione deriva da condotte fraudolente la sanzione può essere aumentata della metà e quindi passa dal 135% al 270 per cento. L’aggravante intende punire le condotte ad alto disvalore e si correla al fatto che, per effetto delle modifiche introdotte con il Dlgs, si è messo anche mano alla rilevanza penale delle condotte dichiarative fraudolente.
Le sanzioni sono ridotte a 1/3 (dal 30 al 60%) se al contrario l’infedeltà è di scarso profilo. La depenalizzazione scatta (al di fuori di condotte fraudolente)se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera i 30mila euro, e se la violazione deriva dall’errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi (competenza economica). In quest’ultimo caso, per beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni occorre che il componente positivo abbia concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’accertamento o in una precedente e che l’eventuale componente negativo non sia stato dedotto due volte.
Se non c’è danno erariale, l’errore di competenza è sanzionato in misura fissa di 250 euro. Si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente. Le modifiche precisano meglio le modalità applicative delle disposizioni. In particolare, è stato inserito il riferimento al valore della produzione ai fini Irap ed è stato previsto che la sanzione, compresa tra il 90 e il 180%, deve essere commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato.

L'articolo ti è stato utile? Condividilo!