I 1.300 soggetti raggiunti, 3 giorni prima dell’inizio della Voluntary Disclosure, dagli inviti dell’Agenzia delle Entrate relativi all’inchiesta sulle polizze vita stipulate con Credit Suisse non potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.
Il professionista incaricato di seguire la procedura di Voluntary Disclosure è tenuto ad analizzare attentamente i documenti di fonte estera per individuare, in primo luogo, il periodo d’imposta nel corso del quale le ricchezze all’estero sono state effettivamente costituite.
Per le attività finanziarie mediamente non superiori ai 2 milioni di euro è possibile utilizzare il metodo forfetario, con il quale il reddito si presume in misura pari al 5% della consistenza estera esistente alla fine del periodo d’imposta. Su tale reddito si applica un’imposta sostitutiva del 27%. Qualora, invece, si utilizzi il metodo analitico, le difficoltà di calcolo variano a seconda sia dell’importo regolarizzato sia del tipo di gestione utilizzata nello Stato estero.
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