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Uno degli aspetti più controversi relativi alla Voluntary Disclosure riguardava l’obbligo da parte del professionista di segnalare eventuali operazioni sospette ai sensi della legge antiriciclaggio per coloro che volevano usufruire dalla procedura di pacificazione col fisco. In particolare, non era chiaro se l’obbligo scattasse a prescindere dalla mera conoscenza di eventuali posizioni del contribuente, senza che questi avesse prima conferito l’incarico al professionista per la gestione della procedura. La situazione era molto critica in quanto poteva configurare un obbligo di “denuncia” da parte del professionista solla base dell’essere venuto solo a conoscenza di determinate informazioni.

Ebbene, in una recente risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze si legge:

Domanda
Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?
Risposta
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.
Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
Sembrerebbe quindi che la mera presa in conoscenza da parte del professionista, non lo obblighi a segnalare eventuali operazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio.
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