Un problema che spesso i contribuenti hanno quando devono accedere alla Voluntary, riguarda eventuali intestatari o soggetti con delega di firma sui conti correnti. Frequentemente si attribuisce una delega o addirittura una procura ad un altro soggetto ad operare sul conto. Le ragioni sono le più varie ed anche molto logiche: si vuole garantire una disponibilità di denaro a qualcuno in caso di imprevisti. Il punto però è: queste persone sono coinvolte dalla Voluntary?
Dalla circolare 10/E/2015 emerge che tutti i soggetti cointestatari, eredi e delegati a operare su conti e depositi, devono presentare una propria richiesta di disclosure. Mentre in caso di disclosure la sanzione da definire è unica e può essere ripartita pro quota tra tali soggetti (o anche essere pagata da uno solo), in caso di contestazione successiva a carico di uno di essi che non abbia aderito tornerebbero ad applicarsi le ordinarie regole in materia di monitoraggio fiscale, per le quali ognuno è destinatario di una sanzione sulla totalità degli attivi non monitorati. In effetti la legge 186/2014 dispone che, ai soli fini della disclosure, le attività intestate a più persone si presumono, salvo prova contraria, ripartite in parti uguali tra tutti coloro che ne avevano la “disponibilità” per ciascun periodo di imposta.
Questa disposizione va letta alla luce delle regole di compilazione del quadro RW, che richiedono l’indicazione integrale dell’importo da parte di tutti i soggetti cointestatari. In presenza di conti cointestati quindi ogni cointestatario dovrà presentare la sua domanda di disclosure anche se le sanzioni, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, si applicano una sola volta sull’ammontare totale e quindi possono essere ripartite pro quota. In sostanza ogni cointestatario paga una sanzione parametrata solo sulla propria quota di possesso.
Stesse considerazioni, sulla base di quanto chiarito dalla circolare 10/E/2015, valgono per i soggetti delegati, anche se qui vi sono maggiori criticità. Si ritiene, innanzitutto, che si debba trattare di deleghe operative, o che quanto meno il delegato debba avere la possibilità di disporre delle somme (effettuando prelevamenti, bonifici o giroconti). La circolare fa espresso riferimento alle “deleghe di firma”.
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