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Torniamo oggi su una questione già sollevata in passato e non ancora del tutto chiarita in tutte le sue sfaccettature dalla normativa.

E’ stato proposto che in assenza di un incarico al professionista che assistono i clienti nelle procedure di Voluntary Disclosure non sussistano gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio; ma questa affermazione collide con i principi Gafi e costituirebbe una indebita sospensione degli ordinari obblighi antiriciclaggio.

Di regola, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica per l’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e si estende alle informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento.

A tale proposito, il ministero dell’Economia, con la risposta alla Faq del 23.01.2015, sembra concludere che l’esonero dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette non si estende alla successiva fase in cui il professionista assiste effettivamente il cliente che abbia deciso di aderire alla Voluntary. E’ comunque attesa una soluzione esaustiva su quando si applichino queste regole in capo al professionista.

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