bosco verticale

La tassa piatta chiama i locatori al versamento del secondo acconto. Chi ha optato per la cedolare secca sugli affitti ed è tenuto al versamento dell’acconto per il 2015, entro il 30 novembre deve effettuare il versamento del 60% dell’acconto complessivo o, in alcuni casi, dell’intero acconto in unica soluzione. I locatori che prevedono una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione possono valutare l’adozione del metodo di calcolo previsionale in luogo di quello basato sui dati storici. È il caso, ad esempio, dei contratti che si sono risolti nel corso del 2014 o del 2015, consensualmente o a seguito di sfratto per morosità del conduttore.
In questi casi, infatti, la cedolare calcolata sui canoni maturati nel 2015 è inferiore a quella liquidata per l’anno 2014. A differenza dello scorso anno, il previsionale non produce effetti positivi sui contratti a canone concordato, per i quali si pagava l’aliquota ridotta del 10% già per i canoni maturati nel 2014. Come noto, l’articolo 9 del decreto legge 47/2014 ha ridotto l’aliquota dell’imposizione sostitutiva su questa tipologia di contratti, portandola dal 15% al 10% con effetto dal periodo d’imposta 2014 (per il quadriennio 2014-2017). Lo stesso decreto ha esteso l’applicazione dell’aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Resta invariata al 21%, invece, la cedolare secca applicabile ai contratti di locazione a canone libero.

Il versamento. Il metodo di calcolo prescelto, storico o previsionale, non incide sulla modalità di versamento del secondo acconto della tassa piatta. Il pagamento va fatto in unica soluzione, entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro. Al contrario, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro il versamento deve avvenire in due rate, di cui la prima con le scadenze del saldo 2014 pari al 40% dell’acconto totale e la seconda, per il versamento del restante 60%, entro il 30 novembre. A differenza del versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015, la seconda rata di acconto non può essere rateizzata.
Il codice tributo da riportare nel modello F24 per il versamento del secondo acconto o per il versamento dell’acconto in unica soluzione è il 1841, da indicare nella “Sezione erario”.
I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2015, non versano il secondo acconto con il modello F24 ma subiscono nel mese di novembre la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca, calcolate in base alle informazioni contenute nel modello.

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