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Se nel matrimonio e nelle unioni civili il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni, nelle convivenze di fatto accade l’esatto contrario: il regime legale è quello di separazione dei beni, fatta eccezione per il caso in cui la convivenza sia registrata in anagrafe e i conviventi stipulino un contratto di convivenza nel cui ambito scelgano di adottare il regime di comunione dei beni.

È preclusa invece ai conviventi la stipula del fondo patrimoniale (consentita invece ai coniugi e agli uniti civili) mentre pare ammissibile l’adozione di un regime di “comunione convenzionale” (vale a dire un regime di comunione modificato rispetto alla disciplina del regime di comunione legale dei beni recato dal Codice civile). Sono queste alcune delle considerazioni che il Consiglio nazionale del Notariato svolge in una nota intitolata «La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. Profili generali degli istituti». Nelle convivenze di fatto, i rapporti patrimoniali hanno una duplice disciplina: alcune regole “di base”, applicabili a qualsiasi convivenza di fatto e, per le convivenze registrate in anagrafe, nel cui ambito sia stipulato un contratto di convivenza, le norme recate appunto dal contratto di convivenza. Quanto alle regole “di base”, meritano di essere sottolineate, per rilevanza le seguenti:

  • il diritto del convivente superstite, in morte dell’altro convivente, di abitare la casa di comune convivenza per due anni (che diventano tre in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni;
  • il diritto del convivente superstite, in morte dell’altro convivente, di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
  • il diritto del convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner, di partecipazione agli utili in commisurazione al lavoro prestato.
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