Dal 1° settembre 2018 scatta la fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni nei confronti di clienti extra-UE. L’emissione in modalità elettronica delle fatture “tax free shopping” semplificherà, con l’ausilio della telematica, le modalità che consentono di ottenere il visto doganale da apporre sulla fattura al fine di beneficiare del diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA dovuta sulle vendite ai viaggiatori extracomunitari di beni destinati al consumo personale o familiare.

Fermo restando che gli acquirenti devono essere persone fisiche che agiscono in veste di “privati consumatori”, le cessioni in esame sono rivolte a destinatari con domicilio o residenza in un Paese extra-UE. Non possono, invece, fruire delle disposizioni in questione le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto l’art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993 prevede che le stesse siano soggette a IVA.

Lo sgravio dell’IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative, vale a dire:

– in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita;

– con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediarie.

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