Nel caso in cui siano più soggetti a sostenere le spese per il medesimo intervento, anche destinato a fruire la detrazione maggiorata del 110%, come nel caso dei comproprietari, ciascuno di essi potrà, autonomamente e anche diversamente dagli altri, scegliere se portare in detrazione l’ammontare spettante o cederlo oppure ottenere lo sconto in fattura. E solo in caso di cessione e sconto è necessario ottenere il visto di conformità.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso in cui siano più soggetti a sostenere la spesa per il medesimo intervento , ciascuno può utilizzare, in via autonoma rispetto agli altri, le varie possibilità disposte dalla norma richiamata, con la possibilità, quindi, che un contribuente potrà fruire della detrazione, un altro ottenere lo sconto in fattura e un terzo optare per la cessione del credito d’imposta; situazione replicabile anche nel caso del condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni ammessi al beneficio.

E’ opportuno ricordare che mentre l’asseverazione per la fruizione del 110% deve essere sempre presente, il visto di conformità deve essere rilasciato esclusivamente nei casi in cui il beneficiario, in alternativa alla detrazione diretta del bonus, decida di ottenere lo sconto sul corrispettivo o desideri cedere il credito d’imposta a soggetto terzo, impresa, banche e/o intermediari finanziari.

Si segnale poi che, sul filo di lana, il termine ultimo per la comunicazione della cessione dei crediti edilizi-energetici è stata ulteriormente prorogata al 15.04.2021.

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