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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria (link: http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie/faq+730+-+spese+sanitarie) ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato). Non rientrano, quindi, nell’obbligo, fisioterapisti, logopedisti e assimilati, non iscritti all’Ordine dei medici e, in genere, i poliambulatori che non sono in possesso dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari. Invece, le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 dovranno essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

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