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Una norma, contenuta nella legge legge n. 364 del 15 novembre 2000, riguarda l’introduzione della libera circolazione delle persone tra gli Stati UE/AELS e la Svizzera in relazione all’obbligo d’assicurazione malattie secondo cui vale il principio del luogo di lavoro. Non appena si ottiene lo statuto di frontaliere per la Svizzera, il lavoratore deve scegliere se stipulare nella Confederazione elvetica un’assicurazione malattia o se continuare a rimanere assicurato nel proprio paese di residenza. In questo ultimo caso bisogna farsi esonerare dall’obbligo d’assicurazione malattia in Svizzera entro i primi tre mesi dall’inizio dell’impiego e comunicarlo all’Asl di appartenenza.

L’argomento è diventato di stretta attualità perché alcuni giornali hanno riportato la notizia che l’assistenza sanitaria per i lavoratori frontalieri in Svizzera diventerà a pagamento (al momento non lo è)  sulla base di una circolare che il Ministero della Salute avrebbe mandato agli enti delle zone di confine, circolare di cui però non vi è traccia né sul sito del ministero stesso e tantomeno nel database generale che raccoglie tutte le norme e i provvedimenti del Governo. Sul sito del ministero della Salute sono riportati tutti i provvedimenti (decreti, decreti diringeziali, circolari e note) giorno per giorno, ma alla data del 12 maggio, in cui sarebbe stata emessa la circolare di cui si parla, non risulta la presenza di alcun provvedimento.

Comunque,  secondo queste indiscrezioni, la spesa per il singolo frontaliere, andrebbe dai 1.549 euro fino a un tetto massimo di 2.788 euro all’anno per chi ha un reddito uguale o superiore ai 51.564 euro.

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