Per favorire l’occupazione giovanile la legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un bonus contributivo legato all’alternanza scuola-lavoro.
In realtà, si tratta di una parziale riedizione dell’agevolazione concessa fino al 31 dicembre scorso ai datori di lavoro che realizzavano assunzioni a tempo indeterminato (legge 208/2015), destinata però alla sola platea dei giovani.
Nel dettaglio, è previsto l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso l’azienda stessa: il comma 308 della legge 232 estende il beneficio alle nuove assunzioni con contratti di lavoro in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli degli operai in agricoltura.
Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.

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