Tantissimi contribuenti hanno ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle  Entrate in cui si fa sapere che risultano investimenti all’estero, segnalati dalle autorità fiscali dei Paesi aderenti al sistema multilaterale di scambio automatico d’informazione, che non sono stati indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, però,  sono false anomalie perché si tratta di attività finanziarie detenute per il tramite di intermediari finanziari italiani. In base all’articolo 4, comma 3 del Dl. 167 del 1990  non vi è quindi obbligo di compilare il RW.

Questo passo falso non solo rafforza l’opinione, già radicata, che il fisco italiano, tenda a prendersela soprattutto con i contribuenti in regola, ma rischia di far sì che le risorse (scarse) dell’Agenzia e della Guardia di Finanza siano impegnate in massa in indagini infruttuose.

Il problema è all’esame della Direzione Centrale Accertamento e delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari, soprattutto Assofiduciaria, ma non è facilmente risolvibile.

Andando con ordine, ci sono vari tipi di incroci di dati fatti dal “cervellone” dell’Anagrafe tributaria:

– incrocio fra i flussi inviati dagli intermediari italiani sui bonifici da e verso l’estero e il quadro RW;

– incroci fra il quadro RW dell’anno prima e quello dell’anno dopo;

– incroci fra i flussi informativi derivanti dallo scambio di informazioni secondo il Common reporting standard (CRS) e il quadro RW

I primi sono spesso infruttuosi perché i bonifici da e verso l’estero possono derivare da investimenti o disinvestimenti di attività finanziare e patrimoniali o incassi e corresponsioni di redditi o donazioni “informali”, ma spesso sono inerenti operazioni non rilevanti dal punto di vista fiscale oppure derivano da errori commessi dagli intermediari che hanno segnalato anche bonifici relativi ad investimenti in custodia o amministrazione con opzione per il regime del risparmio amministrato o relativi a redditi di capitale assoggettati a ritenuta.

I secondi sono andati a colpire per lo più chi ha aderito alla collaborazione volontaria compilando il quadro RW solo per il 2015 e non per il 2016, avendo nel frattempo affidato in amministrazione le attività regolarizzate ad intermediari finanziari italiani.

Ma l’effetto più dirompente è stato quello dovuto al CRS.

Specie gli intermediari lussemburghesi, infatti, hanno comunicato i titolari effettivi di investimenti in attività finanziarie lussemburghesi senza filtrare quelli detenuti per il tramite di istituzioni finanziarie italiane, soprattutto le fiduciarie.

E’ così accaduto che l’Agenzia abbia ricevuto anche segnalazioni di quote di fondi comuni d’investimento e contratti assicurativi  sottoscritti attraverso fiduciarie o banche italiane e da queste amministrate.

La Direzione centrale accertamento, che non poteva prevedere che la raccolta dei dati oggetto di scambio da parte degli intermediari esteri fosse fatta in modo così superficiale, non li ha “filtrati” con quelli risultanti all’Anagrafe di rapporti finanziari italiana (anche perché sarebbe stato comunque difficile trovare corrispondenze significative) è si è limitata a spedire decine di migliaia di lettere a contribuenti in perfetta buona fede.

Non si sa se per caso o per merito, lo scambio automatico ha però messo a segno qualche buon colpo.

 

 

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