Nella disciplina della rottamazione ter manca qualunque tipo di riferimento ai tributi degli enti locali. Di fatto, diversamente dalle precedenti definizioni agevolate delle cartelle, il decreto fiscale non contempla la possibile rottamazione dei carichi di natura locale. Benché, nel silenzio della norma, si possa anche intendere che il legislatore abbia voluto inglobare tra i “carichi affidati agli agenti della riscossione” anche quelli relativi alle entrate locali riscossi tramite ruolo, di fatto rimarrebbero comunque escluse dall’alveo della sanatoria le eventuali entrate tributarie riscosse mediante ingiunzione di pagamento. Una lacuna che potrebbe essere colmata in sede di conversione del decreto.

Il decreto fiscale individua e disciplina le esatte modalità procedurali da rispettare ai fini della rottamazione ter dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Più specificamente, l’art. 3 del decreto, fissa termini e modalità per addivenire alla definizione agevolata dei ruoli esattoriali affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Invero, sulla falsa riga delle precedenti edizioni della rottamazione, con l’operazione pace fiscale 2019, è stata disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora.
Preliminarmente, occorre chiarire che molteplici sono le similitudini e i punti di contatto con le precedenti discipline; la novella ha, infatti, mutuato in larga parte le regole introdotte con il D.L. n. 193/2016 e con il D.L. n. 148/2017 ed ha, pertanto, previsto che:
– sono ammessi alla definizione agevolata tutti gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017;
– lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora;
– l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019;
– con la trasmissione della domanda di adesione alla rottamazione si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari;
– la rottamazione si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.

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