I debitori che si sono visti respingere la domanda di rottamazione dei ruoli, a causa del mancato pagamento delle rate relative ad una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono ripresentare l’istanza di adesione alla rottamazione bis entro il 15 maggio 2018. A tal fine, il contribuente dovrà regolarizzare i versamenti omessi entro il 31 luglio 2018, pagando le somme che Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 31 giugno 2018. In seguito al pagamento il contribuente riceverà, entro la fine di settembre, una seconda comunicazione contenente le somme da versare per la definizione agevolata.

Il Collegato fiscale 2018 (art. 1, D.L. n. 148/2017) stabilisce che i benefici previsti dalla c.d. rottamazione delle cartelle possono essere richiesti per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017, con esclusione dei debiti interessati da una precedente domanda di definizione agevolata.

Tale esclusione non opera per i debitori che avevano presentato domanda entro lo scorso 21 aprile e che sono stati respinti poiché non in regola con il pagamento di vecchie rate riferibili a dilazioni in corso al 24 ottobre 2016.

L’art. 6, D.L. n. 193/2016, infatti, subordinava il riconoscimento dei benefici della rottamazione alla condizione che il debitore fosse in regola con il pagamento delle rate da dilazione dei ruoli in scadenza da ottobre a dicembre 2016. Sulla scorta di un’interpretazione non condivisibile fornita da Equitalia, numerosi contribuenti si sono visti opporre il diniego alla rottamazione anche con riferimento al mancato pagamento di rate scadute prima del mese di ottobre 2016.

Per ovviare alla problematica, il D.L. n. 148/2017, introducendo il comma 13-quater nell’art. 6, D.L. n. 193/2016, ha previsto la riammissione ai benefici della rottamazione per i contribuenti che, sulla scorta di tale interpretazione, si sono visti respingere l’istanza.

 

 

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