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Anche chi non paga i propri impegni contrattuali ha diritto a veder garantita la propria riservatezza, specie quando il recupero del credito avviene attraverso apposite società. Questo è quanto si legge nel vademecum del 18/04/2016 predisposto dal Garante della privacy sull’ utilizzo dei dati personali dei debitori nel corso dell’attività di recupero crediti.
Possono essere oggetto di trattamento e trasferimento, per recupero crediti, i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico di riscossione (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici), già forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di factoring) deve informare gli interessati dei dati previsti all’art. 13 del codice del consumo (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del credito, esercizio dei diritti, ecc.), con particolare riferimento all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell’informativa resa.
Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo. Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali visite al domicilio o sul luogo di lavoro, con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta), le comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza, l’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione e le affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.
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