Il decreto legislativo 222/2016 segna una svolta importante del processo di semplificazione dei regimi edilizi. Innanzitutto, all’articolo 3, modifica vari articoli del Tu 380/2001, rimodulando le tipologie di interventi e dei titoli abilitativi necessari alla loro esecuzione, sostituendo con la Scia anche il certificato di agibilità e innovando le disposizioni sullo Sportello unico per l’edilizia, che, di regola, deve essere telematico. Il decreto Scia 2, prevede anche un forte coinvolgimento delle amministrazioni, specie quelle comunali, sia per ciò che riguarda la modulistica da utilizzare – che potrà essere solo quella presente sul sito istituzionale, ribadendo il divieto di richiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati – sia per l’obbligo di fornire agli interessati la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria per le attività elencate nella allegata Tabella A, in modo del tutto gratuito, salvo il pagamento di eventuali diritti di segreteria, ma solo se previsti dalla legge.
Nella sezione II della Tabella A sono individuati per ciascun intervento i casi in cui, oltre a quello edilizio, è necessario acquisire ulteriori titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati, indicando anche il correlato riferimento normativo. Occorre però considerare che le Regioni a statuto ordinario hanno la possibilità di estendere l’ambito degli interventi assoggettati a Cila e a Scia, il che potrebbe inficiare l’uniformità del sistema. Le previsioni della Tabella andranno inoltre coordinate con quelle del recente Dpr 31/2017 che ha individuato le tipologie di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Edilizia libera
Viene ampliato l’ambito degli interventi di edilizia libera ed eseguibili senza alcuna comunicazione alla Pa, perché il decreto segna la sostanziale scomparsa della Cil, che oggi sopravvive nell’unico caso dell’esecuzione di opere destinate a soddisfare esigenze di carattere contingente e temporaneo e che vanno rimosse dopo non più di 90 giorni. Con l’introduzione nel Testo unico dell’articolo 6-bis, la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato assume carattere residuale per tutti gli interventi non rientranti nell’attività di edilizia libera, o che non richiedano la Scia o il permesso di costruire (articoli 6, 10 e 22 Dpr 380/2001). La comunicazione produce effetto con la presentazione allo Sportello unico, al quale l’interessato può presentare un’unica comunicazione nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessarie anche altre comunicazioni o attestazioni. Il decreto definisce gli interventi che sono assoggettati a Scia e quelli per cui è possibile fare ricorso alla Scia in alternativa al permesso di costruire, oggi elencati nell’articolo 23. Tra i primi vengono ricompresi gli manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio nonché la ristrutturazione edilizia “leggera”; nei secondi rientrano le ristrutturazioni “pesanti”, gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e quelli di nuova costruzione realizzati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali.
Il regime giuridico generale è quello delineato dall’articolo 19 legge 241/1990, per cui l’intervento può essere iniziato sin dalla data di presentazione della Scia all’amministrazione. A questa sono assegnati 30 giorni per adottare provvedimenti di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o dettare eventuali prescrizioni. Dalla scadenza di questo termine decorre poi quello di 18 mesi entro il quale la Pa può annullare d’ufficio il titolo abilitativo, indicando le ragioni di pubblico interesse che giustificano l’esercizio dei poteri di autotutela.
Scia unica e condizionata
La tabella A definisce i regimi della Scia unica e della Scia condizionata. La prima si configura quando per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia o comunicazioni e notifiche. In questa eventualità l’interessato presenta un’unica Scia allo Sportello unico del Comune, che la trasmette alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. La seconda opera nei casi previsti dall’articolo 19-bis, comma 3, legge 241/1990, qualora l’attività sia subordinata all’acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso. L’interessato, contestualmente alla Scia, presenta la relativa istanza allo sportello unico, che entro 5 giorni convoca la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

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