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Dal 23 luglio scatta l’aumento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche. Lo prevede l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 dell’ 8 luglio 2016.
La legge modifica le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari.
Viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72; i prodotti ivi previsti sono il basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione i quali vengono inseriti al numero 1 bis della tabella A, parte II bis, per i quali è prevista la aliquota Iva del 5 per cento. Questa nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.
Contemporaneamente viene soppressa la voce n. 38 bis della Tabella A, parte III che prevedeva le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia ed anche questi prodotti vengono inseriti nella tabella A, parte II bis con Iva 5%, mentre fino ad ora l’aliquota Iva era pari al 10 per cento. Infine viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano in rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22 per cento.
Quindi per le consegne effettuate a luglio questi prodotti scontano due aliquote Iva: ad esempio per il basilico, rosmarino e salvia, rispetto alle consegne effettuate fino al 22 luglio, si applica l’Iva del 4% ovvero del 10% per le piante; invece per le consegne effettuate dal 23 luglio si applica la nuova aliquota Iva del 5 per cento. Ovviamente in caso di fattura anticipata, anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l’aliquota Iva vigente al momento della emissione della fattura.
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