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Il regime di Patent Box, introdotto dall’art. 1, c. 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015, consiste nell’agevolazione fiscale concessa ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni, processi, ecc.. permettendone l’esclusione dal reddito complessivo nella misura del 30% nel 2015, 40% nel 2016, 50% dal 2017 in poi. Tale agevolazione vale anche in ambito di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e a regime ne verrà comunicata l’opzione nella dichiarazione dei redditi. Il regime è opzionale e irrevocabile per 5 esercizi, nonchè rinnovabile ed è stato introdotto al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo dei beni immateriali in oggetto, nonché il mantenimento o la collocazione degli stessi in Italia. Condizione necessaria per fruire di tale regime è il collegamento dei beni immateriali con l’attività di ricerca e sviluppo, ove per tale si intende la ricerca fondamentale, quella applicata, la realizzazione e ideazione di software protetti da copyright, le ricerche e i test di mercato, ecc… Tanto che l’art. 11 del decreto attuativo impone il diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, il quale si deve evincere da un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile.

L’ambito soggettivo del regime è molto ampio, abbracciando persone fisiche che esercitano attività commerciali, società di capitali e società di persone (escluse le società semplici), mentre l’ambito oggettivo è circoscritto all’utilizzo (ove per tale si intende sia la concessione in uso, quindi i canoni da essa discendenti; sia l’utilizzo diretto, quindi il contributo economico derivante dal bene) di software protetti da copyright, da brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, know how aziendali proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili. La determinazione della quota di reddito agevolabile è determinata dall’art. 9 del decreto attuativo sulla base di un rapporto. Il rapporto in questione, dal quale nasce il coefficiente, è da moltiplicare per i redditi derivanti dal bene immateriale e si costituisce così il reddito agevolabile da considerare al 50% (30% o 40%). Al numeratore del rapporto andranno i “costi qualificati”, ossia le spese di ricerca e sviluppo svolte dal contribuente, da università o da società esterne, con la possibilità di incrementarle del 30% delle stesse. Al denominatore, invece, andranno i “costi complessivi”, ossia l’importo del numeratore (spese di R&S) sommato ai costi derivanti da operazione infragruppo (se la società opera in un gruppo societario) e al costo di acquisizione del bene intangibile.

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