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149 voti a favore, è arrivato il sì definitivo in Senato al disegno di legge sull’omicidio stradale, dopo un lungo iter con diversi rimpalli e non senza un ultimo passaggio con il voto di fiducia. Vediamo cosa cambia, in particolare sul fronte dell’inasprimento delle pene:

In caso di omicidio
Violare le norme della strada e causare per colpa la morte di una persona era già reato punibile con la reclusione da 2 a 7 anni, secondo l’articolo 589 del codice penale. Con la legge approvata, si punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chi causa la morte di una persona mettendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro) o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. La reclusione invece va  da 5 a 10 anni per l’omicida laddove il tasso alcolemico superi la soglia di 0,8 g/l.
 Pena da 5 a 10 anni, anche a chi causa la morte superando i limiti, e quindi a chi nel centro urbano procede a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e nelle strade extraurbane a una velocità di 50 km orari superiori ai limiti massimi di legge. Subiscono lo stesso trattamento anche quelli che circolano contromano, attraversando un’intersezione con il semaforo in stato di rosso, o chi effettua manovre di inversione in presenza di intersezioni, curve, dossi e causa, per via di queste condotte, la morte di un soggetto.

In caso di lesioni
Per le lesioni, la reclusione va da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 per quelle gravissime, cosa già assodata; ma le pene si inaspriscono da 3 a 5 e da 4 a 7 (gravissime) per chi guida in stato di alterazione da alcool o sostanze.

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