Una recente sentenza di quest’anno afferma che il promotore finanziario deve compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi se amministra le somme dei propri clienti in Svizzera. Questo perché questo obbligo si estende anche ai depositi esteri di proprietà di altri soggetti, ma dei quali il promotore abbia la disponibilità e che siano gestiti in autonomia anche in presenza di delega rilasciata da ogni cliente e per ogni operazione.
Il promotore, inoltre, deve denunciare anche i relativi redditi di capitale: si presumono fruttiferi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente in Italia, sempreché il promotore non dimostri il loro mancato conseguimento oppure la presenza di elementi negativi quali provvigioni e perdite sulle operazioni.
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