Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 introduce alcune semplificazioni in tema di emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute (articoli da 9 a 11). Tali norme sono collegate con l’imminente entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica ma si applicano anche alle fatture cartacee.
La prima modifica, “epocale”, riguarda l’emissione della fattura (elettronica e cartacea), che potrà essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione” (art. 9 del decreto) e non più, come recita il vigente comma 4 dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, “al momento dell’effettuazione dell’operazione”.
La novità introdotta dal decreto fiscale “si applica dal 1° luglio 2019”.
L’art. 10 del decreto modifica anche l’art. 23, comma 1, del decreto IVA, relativo ai termini di annotazione delle fatture emesse.
Tale norma oggi prevede che le fatture devono essere annotate “entro quindici giorni [dall’emissione] con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro”.
Il nuovo art. 23, comma 1 prevede che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.
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